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Aggiornato al codice 2023 il Bando tipo di ANAC – 454/23

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Anac ha aggiornato il Bando tipo per le gare soprasoglia di servizi e forniture nei settori ordinari (ma applicabile anche nei settori speciali e negli appalti di lavori).
Il Bando tipo: oggetto e ambito applicativo

Con Delibera 27 giugno 2023, n. 309, ANAC ha approvato il Bando tipo per le procedure aperte, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Bando tipo concerne le procedure svolte con sistemi telematici secondo la disciplina oggi vigente: perciò non si tratta delle procedure che entreranno a regime se e quando sarà implementato il nuovo sistema telematico degli appalti pubblici (che dovrebbe entrare in vigore per le procedure indette a partire dal primo gennaio 2024).

Il documento recepisce le principali novità apportate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla disciplina sostanziale e procedurale delle procedure di evidenza pubblica.

L’atto adottato da ANAC riveste la forma del Disciplinare e potrà essere utilizzato anche nei settori speciali (nei limiti della compatibilità con la disciplina di tali settori) e anche per l’affidamento di lavori, fino a che non sarà adottato un bando tipo specifico.

Le principali novità

Il Bando tipo, oltre ad aggiornare al nuovo codice i rimandi già contenuti al codice 2016, recepisce le principali novità sostanziali entrate in vigore il primo luglio 2023.

1. Requisiti speciali (art. 6.4 del Disciplinare): ANAC ha recepito la disciplina dell’art. 100.12, d.lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici solo i requisiti speciali previsti dall’art. 100 del codice: iscrizione in Camera di Commercio, fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e servizi analoghi maturati nel medesimo periodo. Requisiti ulteriori sono ammissibili solo se previsti dalla normativa.  In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito dei servizi analoghi o forniture analoghe deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, salvo che la stazione appaltante chieda (nel rispetto del principio di proporzionalità) modalità specifiche di riparto. Le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti devono ottemperare ai requisiti di capacità finanziaria o di capacità tecnica e professionale, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.

2. Requisiti speciali nei consorzi di cooperative e artigiani e nei consorzi stabili (art. 6.5 del Disciplinare): ANAC ha recepito la disciplina dell’art. 67 d.lgs. 36/2023. In particolare:

  • Consorzi di cooperative e artigiani: i requisiti speciali sono posseduti e dichiarati dal consorzio, il quale – nell’ambito dei propri requisiti – può i ‘mezzi’ (intesi come attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo) delle consorziate che compongono il consorzio (c.d. ‘cumulo alla rinfusa’);
  • Consorzi stabili: possono cumulare ai requisiti speciali propri, anche quelli delle consorziate, anche non esecutrici (c.d. cumulo alla rinfusa ‘non selettivo’).

3. Garanzia provvisoria (art. 10 del Disciplinare): ANAC ha recepito la disciplina dell’art. 106, d.lgs. 36/2023. In particolare rileva: (i) l’eliminazione dell’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva; (ii) l’importo della garanzia, che deve essere rapportato al “valore complessivo della procedura” (comprensivo di eventuali rinnovi e opzioni).

4. Soccorso istruttorio (art. 14 del Disciplinare):

4.1. ANAC ha recepito la disciplina dell’art. 101, d.lgs. 36/2023, indicando a titolo esemplificativo, un elenco di fattispecie non sanabili e sanabili (a determinate condizioni).

Fattispecie non sanabili:

  • mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
  • omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
  • per procedure PNRR e PNC: omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Fattispecie sanabili:

  • omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda: sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  • mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo: sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
  • difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta;
  • per procedure PNRR e PNC: omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, e trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

4.2. Sono altresì recepite le due forme di soccorso istruttorio previste dall’art. 101 del codice:

  • Soccorso ‘integrativo’ (art. 101.1, lett. a e b, d.lgs. 36/2023): confermata la possibilità di integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
  • Soccorso ‘specificativo’ (art. 101.3, d.lgs. 36/2023): la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

AG Studio Legale è a disposizione di imprese e stazioni appaltanti per ogni necessità di chiarimento e per la soluzione di ogni eventuale questione applicativa.