Con un comunicato del 17 settembre 2014, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera nei contratti sopra soglia d’importo superiore al 10% dell’importo originario del contratto, previsto dall’art.37 del Decreto Legge n.90/2014 convertito dalla Legge n.114/2014.
In estrema sintesi, questi i contenuti principali del comunicato, consultabile sul sito dell’Autorità:
– il RUP deve trasmettere ad ANAC la perizia di variante, unitamente al progetto esecutivo e a tutti gli atti pertinenti (quadro comparativo, atti di sottomissione, verbali di concordamento nuovi prezzi) e al provvedimento di approvazione della variante. Il responsabile del procedimento è individuato quale organo competente (trattasi quindi di competenza ex lege, che prescinde da specifiche deleghe aziendali o regole di governance) alla trasmissione delle varianti all’Autorità. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione della variante. La violazione agli obblighi di trasmissione comporta sanzione fino a 25.000 euro circa; la comunicazione di indicazioni non veritiere comporta sanzione fino a 50.000 euro circa;
– per gli appalti sotto soglia e per le varianti di importo inferiore al 10% restano fermi gli obblighi di comunicazione mediante compilazione della scheda variante dell’Osservatorio dei contratti pubblici (in Toscana: SITAT); le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a 40.000 euro.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale approfondimento.