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Appalti e salario minimo: la Corte Costituzionale blocca la legge della Regione Toscana sui contratti pubblici- 506/26

Corte Costituzionale,_Italy
Il fondamento costituzionale della normativa sugli appalti pubblici è la tutela della concorrenza, che richiede standard uniformi sul territorio nazionale, e non ammette deroghe territoriali

Con la sentenza n. 60 del 2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 30 del 2025, rubricato “Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale”, la quale mirava a contrastare, come dichiarato nel preambolo, il fenomeno del “dumping contrattuale” e a promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro. A tal fine, l’art. 1 della legge regionale n. 30 del 2025 introduceva l’art. 6.1 nella precedente legge regionale n. 18 del 2019, stabilendo che:

I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi”.

In sostanza, la norma imponeva alle stazioni appaltanti del comparto regionale di premiare, in fase di valutazione delle offerte, gli operatori economici che si impegnavano a garantire ai propri dipendenti una retribuzione minima di nove euro lordi l’ora.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”.

Il ragionamento della Corte si articola su diversi passaggi chiave:

In primo luogo, la sentenza ribadisce che la nozione di “concorrenza” ha una natura trasversale e non presenta confini certi (v. Corte Cost. 28 novembre 2007, n. 401 e 21 gennaio 2004, n.14), assumendo, nello specifico settore dei contratti pubblici, un assetto peculiare derivante dall’intreccio tra competenze legislative statali e regionali. Tuttavia, la Corte precisa che tale competenza non è un “passpartout” in grado di giustificare un’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo all’ambito di competenza statale, vanificando il riparto di competenze costituzionalmente definito. La Corte afferma che: “La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, perciò, non è necessariamente escludente le competenze legislative regionali e va misurata, nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta”.

In linea generale, quindi, un intervento regionale è ammissibile purché non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in modo da restringere la libera iniziativa imprenditoriale.

In secondo luogo, il fulcro della decisione risiede nella specificità del settore dei contratti pubblici. In questo ambito, secondo la Corte, l’esigenza di uniformità della disciplina assume un’importanza strategica e prevalente. La regolamentazione delle procedure di gara, dei criteri di selezione e di aggiudicazione è ricondotta alla nozione di “concorrenza per il mercato”, volta a garantire la più ampia apertura a tutti gli operatori economici in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale.

La Corte sottolinea che: “Nello specifico ambito della contrattualistica pubblica, pertanto, l’uniformità rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali”.

L’introduzione di un criterio premiale come quello toscano, afferendo alla valutazione delle offerte, è idonea a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e a influenzare le scelte di partecipazione degli operatori, incidendo così sulla concorrenza e determinando una potenziale restrizione del mercato su base territoriale. In proposito, la Corte, riconosce che i contratti pubblici possono essere utilizzati in senso “strategico” per perseguire obiettivi di politica sociale, tutela dei lavoratori e sostenibilità ambientale, tuttavia, a fronte della pluralità degli interessi coinvolti, alcuni di essi anche di rango costituzionale, spetta al legislatore statale, come stabilito nel dettato costituzionale, chiarire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela degli altri interessi interferenti.

Le Regioni, pertanto, non possono alterare tale bilanciamento introducendo normative proprie che, seppur finalizzate a scopi sociali, alterano l’assetto concorrenziale, innescando una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente definiti.

In ultima istanza, la Corte confuta anche la tesi di un presunto vuoto normativo che la legge regionale avrebbe inteso colmare. La sentenza evidenzia come il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) preveda già un sistema articolato e “chiuso” di tutele per i lavoratori, operando un bilanciamento tra libertà d’impresa e protezione sociale. Tra questi si cita la determinazione dei costi della manodopera sulla base di tabelle ministeriali; lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso; la verifica di anomalia dell’offerta, che non ammette giustificazioni su trattamenti salariali minimi inderogabili; l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo nazionale “leader” di settore, con funzione anti-dumping.

Questo complesso di norme, secondo la Corte, dimostra che il legislatore statale ha già definito un “sistema uniforme di tutele non negoziabili”, non lasciando spazio a interventi regionali che introducano criteri ulteriori e “asistematici” come quello toscano.

La sentenza consolida, dunque, un principio fondamentale nel riparto di competenze tra Stato e Regioni: la disciplina delle procedure di evidenza pubblica – inclusi i criteri di qualificazione, selezione e aggiudicazione – è di esclusiva pertinenza statale. Tale riserva è funzionale a garantire un mercato unico e competitivo, in linea con i principi dell’Unione Europea.

Anche quando motivate da valevoli intenti di politica sociale, le leggi regionali non possono invadere questo campo, poiché il bilanciamento tra la promozione della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici è un compito che la Costituzione affida unicamente al legislatore nazionale.

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