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Chiarimenti sul metodo aggregativo compensatore – 87/15

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Il metodo deve essere applicato ai ribassi.

Con sentenza 23 febbraio 2015, n. 856 della V Sezione, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle modalità di calcolo dei punteggi attribuibili tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata mediante il metodo aggregativo compensatore, previsto (per i lavori) dall’allegato G del d.P.R. 207/2010.

Secondo il Consiglio di Stato, il metodo deve essere applicato ai ribassi e non già i prezzi offerti in valore assoluto; solo il primo metodo consente di rispettare la dovuta proporzionalità tra le offerte presentate in relazione all’elemento che ne consente la discriminante dal punto di vista valutativo, e cioè appunto il ribasso sulla base d’asta, laddove l’interpolazione applicata ai prezzi, comporta un appiattimento della valutazione, essendo effettuata su valori maggiori, in cui il reciproco scarto tende ovviamente a diminuire. La sentenza conclude quindi nel senso che l’allegato G l d.P.R. n. 207/2010, impone di effettuare l’interpolazione lineare unicamente sui ribassi offerti.