Scroll Top

Corte UE: legittima l’acquisizione gratuita delle opere inamovibili dei balneari – 477/24

Studio legale diritto ambientale a Firenze
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che l’appropriazione gratuita e senza indennizzo da parte dello Stato delle opere non amovibili realizzate dal concessionario non costituisce un trattamento discriminatorio o una indebita restrizione della libertà di stabilimento.

Con la recente sentenza 11 luglio 2024, nella causa C-598/22, la Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla legittimità dell’art. 49 del Codice della navigazione rispetto all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in particolare valutando se la disposizione possa integrare un’ipotesi di restrizione della libertà di stabilimento.

In particolare, l’art. 49 del Codice della navigazione – r.d. 30 marzo 1942, n. 327 – prevede che, alla scadenza della concessione, lo Stato possa acquisire gratuitamente le opere inamovibili costruite dal concessionario, anche nel caso di rinnovo della stessa concessione.

Nella causa a quo, la Società Italiana Imprese Balneari, che gestisce uno stabilimento balneare, ha costruito nel corso della concessione una serie di opere, le quali, al momento del rinnovo, sono state acquisite a titolo gratuito da parte dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 49 del Codice della navigazione italiano.

In sede di appello, il Consiglio di Stato si è, quindi, rivolto alla Corte di Giustizia UE per chiedere se la disposizione nazionale che prevede che le opere inamovibili costruite su una spiaggia siano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione, senza alcun indennizzo per il concessionario che le ha costruite, rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha innanzitutto evidenziato che l’art. 49 del Codice della navigazione è opponibile a tutti gli operatori, nazionali e non, che siano titolari di una concessione balneare e, dunque, tale disposizione crea il medesimo problema a tutti gli operatori economici che siano interessati a partecipare a una gara per l’ottenimento della concessione: cioè quello di non sapere se sia economicamente sostenibile presentare un’offerta posto che, alla scadenza della concessione, le opere non amovibili realizzate saranno acquisite a titolo gratuito – e senza indennizzo – da parte dello Stato.

Sotto questo profilo, il Giudice Europeo ritiene che gli eventuali effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti perché tale disposizione possa essere considerata idonea a ostacolare la libertà di stabilimento e, quindi, non si può ritenere che la norma integri un’ipotesi di trattamento discriminatorio o di indebita restrizione della libertà di stabilimento.

In secondo luogo, la Corte di Giustizia EU specifica che l’art. 49 del Codice della navigazione non comporta l’applicazione di un principio irrazionale, anzi “si limita a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico”: infatti, “l’appropriazione gratuita e senza indennizzo” da parte dello Stato (concedente) delle opere inamovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico “costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico”.

Invero, il principio di inalienabilità intrinsecamente implica che il demanio pubblico resti di proprietà dello Stato, mentre le autorizzazioni di occupazione demaniale hanno soltanto carattere precario e transitorio, poiché hanno una durata predeterminata e sono revocabili: in questo senso, anche la società ricorrente non poteva ignorare, fin dal momento di conclusione del contratto di concessione, che la propria autorizzazione all’occupazione demaniale avesse tali caratteristiche.

Dunque, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea conclude affermando che l’art. 49 del Codice della navigazione laddove preveda, al termine della concessione, l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo da parte dello Stato delle opere non amovibili realizzate dal concessionario (anche in caso di rinnovo della concessione), non contrasta con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea trattandosi di una disposizione (i) che si rivolge a tutti gli operatori economici e (ii) che costituisce applicazione del principio di inalienabilità del demanio pubblico.

Clicca qui per scaricare la sentenza:

Testo_Sentenza