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Doppia riparametrazione solo se prevista dal bando di gara – 91/15

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La formula del metodo "aggregativo-compensatore".

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 17 marzo 2015, n. 1371, riformando la contraria sentenza di primo grado (Tar Lazio – Latina, n. 585/2014), ha affermato che la c.d. doppia riparametrazione (cioè la riparametrazione effettuata sia sui punteggi dei singoli sub-criteri tecnici, sia sul punteggio tecnico totale) non è un obbligo ex lege e si applica solo sul punteggio totale.

Il Collegio ha basato questo ragionamento sulla formula del metodo «aggregativo-compensatore», rilevando che: i) nella sua prima parte (C(x) = S), la formula indica che il punteggio globale (C(x) è dato dalla sommatoria dei vari requisiti (S n), dunque dalla somma tra i punteggi ottenuti in relazione ai singoli elementi; ii) la parte della formula relativa all’individuazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1 si applica nella fase finale, quando già la commissione ha determinato i coefficienti concreti di tutti gli elementi, come a loro volta singolarmente calcolati – elemento per elemento – in base ai concreti metodi indicati nel bando.

Pertanto sarebbe quest’ultima la sola riparametrazione prevista dalla legge per l’attribuzione dei punteggi; la doppia riparametrazione postula una metodologia di calcolo non prevista dalla legge, ammissibile solo se prevista dalla lex specialis.