Con circolare n. 11001/119/20(8) del 16 maggio 2014, il Gabinetto del Ministro dell’Interno si è espresso in ordine all’attualità dell’obbligo di compilazione dei moduli gare di appalto cc.dd. “Modelli G.A.P.”, introdotti in attuazione dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629.
In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di compilazione dei modelli G.A.P. sia stato implicitamente abrogato dall’art. 2, comma 2 – quater, del decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345, che ha disposto la cessazione delle funzioni di Commissario straordinario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e che la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 1 del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, sia oggi soddisfatta:
- dal Protocollo d’Intesa stipulato dal Ministero dell’Interno con l’A.V.C.P. il 23 marzo 2006 – cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Convenzione attuativa (si tratta di una Convenzione che prevede uno scambio di informazioni tra l’AVCP ed il Ministero per quanto concerne, in particolare, i dati relativi ai requisiti di ordine generale necessari per la qualificazione ad eseguire lavori pubblici);
- dalle nuove e più articolate procedure dettate dall’art. 7, comma 8, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 (ovvero le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici) e dagli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche stazioni appaltanti introdotti dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
È dunque venuto meno l’obbligo per i partecipanti alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di compilare il modello G.A.P.