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Ereditabile la responsabilità per la bonifica – 332/19

tutela-illecito-ambientale
Sentenza 22 ottobre 2019.

Con sentenza 22 ottobre 2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (su ordinanze di rimessione del Tar Piemonte, Torino, sez. IV, 7 maggio 2019, n.  2926 e 2928), ha chiarito che la responsabilità per la bonifica di un sito inquinato viene traslata a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che abbia ‘ereditato’ la posizione di responsabile per effetto di fusione per incorporazione, e ciò anche per inquinamenti ‘storici’ (cioè antecedenti all’entrata in vigore delle norme sulle bonifiche).  La sentenza è visibile sul sito dello Studio, in area riservata. requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge (perciò la Commissione speciale ha suggerito l’espunzione dalle Linee guida di alcune precisazioni sul controllo analogo, contenute nella bozza sottoposta al suo esame). stazioni appaltanti introdotti dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190.