La riforma della cessazione della qualifica di rifiuto.
È in vigore dal 3 novembre la legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (c.d. tutela lavoro e anticrisi), che ha inserito nel decreto l’art. 14 bis, contenente la riforma della ‘cessazione della qualifica di rifiuto’ disciplinata dall’art. 184 ter del Testo Unico Ambiente. Ecco le principali novità:
- nel comma 1, la condizione “la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici”, perde l’avverbio ‘comunemente: donde non è necessario che il riutilizzo sia una prassi comune;
- è stato finalmente modificato il comma 3, nel senso che – in manza di regolamenti generali sul recupero – possono essere le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali, a definire caso per caso i “criteri dettagliati” che definiscono il processo di recupero;
- sono stati aggiunti i commi da 3 bis a 3 sexies, che prevedono poteri di controllo dell’ISPRA, che riferisce al MATTM su eventuali difformità/carenze: il Ministero, nell’inerzia dell’Autorità competente, può disporre la revoca dell’autorizzazione;
- è stato istituito un registro nazionale dell’EOW;
- entro 6 mesi dall’entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 184 ter, comma 2, i titolari delle autorizzazioni devono presentare istanza di aggiornamento, pena la sospensione dell’autorizzazione;
- vengono fatte salve le autorizzazioni attualmente in essere o per le quali è in corso il procedimento di rinnovo, o che risultano scadute ma per le quali è stata presentata istanza di rinnovo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 128/2019.