Il 14 settembre 2026, il Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act, o DMA) ha compiuto quattro anni. Il DMA introduce una serie di obblighi in capo alle più grandi imprese che agiscono come intermediari nel settore digitale, come per esempio Amazon, Microsoft e Alphabet, e mira a ridurre le conseguenze negative della loro posizione centrale quali punti di accesso a una pluralità di servizi digitali e a rafforzare le possibilità di scelta dei loro utenti.
Il DMA, adottato nel 2022 nel contesto di una più ampia stagione di enforcement antitrust nei confronti dei cosiddetti “GAFAM” (Google, ora Alphabet; Apple; Facebook, ora Meta; Amazon; e Microsoft) da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali della concorrenza, ha lo scopo di favorire la contendibilità e l’equità nei mercati digitali, proteggendo gli utenti e favorendo la concorrenza tra piattaforme. A tale fine, il DMA istituisce un regime organico di identificazione, regolazione e controllo di specifiche piattaforme digitali, prevedendo, oltre a un complesso ambito di applicazione – articolato nei cosiddetti “servizi di piattaforma di base” e nella figura del gatekeeper –, una serie di obbligazioni applicabili ai gatekeeper designati, ampi poteri di indagine e sanzione in capo alla Commissione, e meccanismi di revisione e aggiornamento.
I servizi a cui si applica il DMA, detti “servizi di piattaforma di base”(core platform services o CPS), sono elencati all’art. 2, punto 2: (a) servizi di intermediazione online, tra cui rientrano, per esempio, i marketplace digitali e gli app store; (b) motori di ricerca online; (c) servizi di social network online; (d) servizi di piattaforma per la condivisione di video; (e) servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; (f) sistemi operativi; (g) browser web; (h) assistenti virtuali; (i) servizi di cloud computing; (j) servizi pubblicitari online se erogati da un’impresa che offra anche un altro servizio di piattaforma di base. L’elenco è tassativo, ma l’art. 19 prevede un meccanismo di elasticità, attribuendo alla Commissione il potere di effettuare indagini per valutare la necessità di aggiungere all’elenco ulteriori servizi, al fine di presentare, ove opportune, proposte legislative di modifica al Parlamento e al Consiglio.
Nell’ambito di ciascun servizio di piattaforma di base, alla Commissione è attribuita la competenza di designare una o più imprese come “gatekeeper”: è a tali soggetti che si applicano gli obblighi previsti dal DMA. La designazione riguarda l’impresa, ma è riferita a specifici servizi di piattaforma di base. Ciò ha due conseguenze: primo, una volta designata come gatekeeper, un’impresa sarà soggetta agli obblighi del DMA soltanto con riferimento ai servizi di piattaforma di base nell’ambito dei quali è stata designata; secondo, un’impresa che offra più di un servizio di piattaforma di base potrà essere designata come gatekeeper con riferimento a più servizi.
Ad oggi, i gatekeeper designati dalla Commissione europea, sono Alphabet, Amazon, Apple, Booking, ByteDance (la società proprietaria di TikTok), Meta e Microsoft.
Finora, non sono stati designati gatekeeper per gli assistenti virtuali né per i servizi di cloud computing. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare: il 25 giugno 2026 la Commissione ha comunicato il proprio parere preliminare secondo cui Amazon e Microsoft dovrebbero essere designati come gatekeeper per i rispettivi servizi di cloud computing, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure. Le decisioni definitive sono attese per la fine del 2026.
La designazione come gatekeeper avviene sulla base di tre criteri cumulativi, previsti dall’art. 3, punto 1: (a) un impatto significativo sul mercato interno; (b) la fornitura di un servizio di piattaforma di base che costituisca un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; (c) la detenzione, attuale o prevedibile nel prossimo futuro, di una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività. Il possesso dei suddetti requisiti può essere presunto oppure accertato: ai sensi dell’art. 3, punto 2, esso è presunto quando sono raggiunte determinate soglie quantitative relative al fatturato e di numero di utenti; se le soglie quantitative non sono raggiunte, invece, il possesso dei requisiti è accertato all’esito di un’indagine della Commissione europea ai sensi dell’art. 3, punto 8 e dell’art. 17.
Una volta designato, al gatekeeper si applicano una serie di obblighi, la maggior parte dei quali sono concentrati negli artt. 5 e 6.[1] Si tratta di obblighi numerosi e di natura disomogenea, che la dottrina ha variamente categorizzato.[2] Quanto alla loro funzione, si possono distinguere obblighi volti a:
- restringere l’uso dei dati degli utenti da parte dei gatekeeper per ottenere un vantaggio competitivo;
- ridurre la dipendenza degli utenti commerciali dal ruolo di intermediazione svolto dai gatekeeper;
- facilitare e incentivare l’accesso a servizi di terze parti attraverso i servizi di piattaforma di base del gatekeeper, in particolare impedendo al gatekeeper di sfruttare la propria posizione per imporre agli utenti l’utilizzo di servizi aggiuntivi da esso forniti;
- facilitare la migrazione degli utenti verso servizi alternativi a quelli offerti dai gatekeeper;
- assicurare la parità di trattamento tra servizi dei gatekeeper e servizi di terzi;
- aumentare la trasparenza dei servizi offerti dai gatekeeper;
- incentivare lo sviluppo di servizi di piattaforma di base concorrenti ai gatekeeper.
Non tutti gli obblighi sono applicabili a tutti i servizi di piattaforma di base nello stesso modo: da un lato, diversi obblighi contengono un’indicazione esplicita dei servizi a cui si applicano; dall’altro lato, a seconda del tipo di servizio, alcuni obblighi potranno risultare più o meno pertinenti.
Anche il meccanismo di applicazione del DMA ha rappresentato una novità rispetto al paradigma applicativo del diritto antitrust. È infatti il gatekeeper a dover dimostrare l’osservanza degli obblighi (art. 8, punto 1), in particolare producendo una relazione che descriva dettagliatamente le misure di compliance adottate, e che deve essere aggiornata almeno ogni anno (art. 11). I primi sei gatekeeper designati hanno dovuto presentare le prime relazioni il 7 marzo 2024, data in cui gli obblighi del DMA hanno cominciato ad applicarsi nei loro confronti.
La Commissione è inoltre dotata di ampi poteri di intervento in caso di non compliance, inclusi poteri di indagine e sanzione: in particolare, per le inosservanze sistematiche la Commissione può arrivare fino all’adozione di cosiddetti “rimedi strutturali”, che incidono cioè direttamente sulla struttura aziendale (art. 18, punto 1). Finora, la Commissione ha sanzionato Apple, Meta e Alphabet per inosservanza delle disposizioni del DMA; le ultime due decisioni, adottate il 23 luglio 2026, hanno riguardato Alphabet e hanno comminato ammende per un totale di 890 milioni di Euro.
Per rispondere al contesto in costante evoluzione del settore digitale, il DMA prevede meccanismi di revisione della propria performance e di aggiornamento delle proprie disposizioni. L’art. 12 permette alla Commissione di adottare atti delegati per apportare determinate integrazioni agli obblighi, sulla base di un’indagine ai sensi dell’art. 19. Inoltre, l’art. 19 prevede la possibilità di proporre modifiche legislative al Parlamento europeo e al Consiglio per ampliare l’elenco dei servizi di piattaforma di base. Il 18 novembre 2025, la Commissione ha aperto un’indagine ai sensi dell’art. 19 al fine di valutare l’efficacia degli obblighi del DMA nel settore dei servizi cloud: la relativa relazione finale dovrà essere pubblicata entro 18 mesi dall’apertura dell’indagine.
Infine, è prevista l’adozione di una relazione annuale sull’attuazione del DMA (art. 35), nonché di una valutazione del regolamento con cadenza triennale (art. 53). La prima valutazione, riferita ai primi due anni di applicazione, è stata pubblicata il 28 aprile 2026.
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