La Sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza 3 giugno 2015, n. 2715, consolida l’orientamento che assimila, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico di settore a quella del direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici. Il Collegio ha rilevato infatti che la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti prevede una figura di ‘responsabile tecnico’ sostanzialmente analoga a quella del Direttore tecnico nei lavori.
Viene anche precisato che l’obbligo dichiarativo riferibile alla figura del responsabile tecnico (ai fini del possesso dei requisiti ex art. 38, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sussiste a prescindere dalla circostanza che il soggetto a tal titolo qualificato compaia nelle visure camerali, e che sia titolare, o meno, anche di particolari poteri rappresentativi.