L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 13 gennaio 2023, n. 3, ha statuito che il c.d. meccanismo premiante previsto dall’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 – che prevede che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; e che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata “a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara” (c.d. condizione del quinto) – qualora il raggruppamento sia misto, si applica anche alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale costituito per l’esecuzione dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara ed in tal caso la condizione del quinto è riferita all’importo non di tutti i lavori, bensì della categoria di lavorazione assunta dal sub-raggruppamento orizzontale (e quindi è riferita, a seconda dei casi, alla categoria prevalente o alla categoria scorporata).