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La stazione appaltante ‘abbonda’ nel dichiarare la formazione del proprio personale? Prima sanzione (simbolica, ma emblematica) di ANAC!- 499/26

ANAC
A cura di dott.ssa Francesca Ruscica
L’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce responsabilità e controlli nel nuovo sistema di qualificazione previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Con la deliberazione 28 gennaio 2026, n. 21 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. ‘Anac’) ha adottato uno dei primi provvedimenti sanzionatori nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di specie, Anac ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una Centrale di Committenza che aveva presentato domanda di qualificazione per il livello L2 per i lavori e per il livello SF1 nella fase di affidamento di servizi e forniture. Nel corso delle verifiche istruttorie, finalizzate a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della qualificazione, Anac si avvedeva di significative criticità relative ai requisiti della Struttura Organizzativa Stabile (c.d. ‘SOS’) e, in particolare, alla formazione del personale indicato nella domanda come parte nel team della SOS.

A fronte delle molteplici richieste di chiarimenti inviate da Anac, che l’Amministrazione non ricostrava o riscontrava parzialmente, l’ente ha rinunciato, dapprima, alla qualificazione per il livello L2, e successivamente, alla qualificazione per il livello SF1, evidenziando difficoltà organizzative dovute alla cessazione di personale tecnico e alla difficoltà di sostituirlo. Tuttavia, Anac ha rappresentato che la rinuncia alla qualificazione non esonereva l’ente dall’onere di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni originariamente rese, trasmettendo tutta la documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione della SOS in carica al momento della domanda di qualificazione, con indicazione della data di cessazione del servizio dei componenti.

Dall’istruttoria condotta, è emerso che la documentazione prodotta dall’Amministrazione non consentiva di confermare i requisiti formativi dichiarati in sede di domanda, in quanto (i) gli attestati trasmessi risultavano incompleti o non conformi ai requisiti richiesti; (ii) alcuni corsi svolti dal personale erano fuori dal triennio rilevante o privi dell’indicazione delle ore; (iii) alcuni corsi non raggiungevano la durata minima di ore prevista dalle FAQ e dai chiarimenti Anac e, dunque, non era stata dimostrata la capacità tecnico professionale dei dipendenti incaricati quali componenti della SOS.

Ne è derivata una riduzione significativa del punteggio di qualificazione: dai 45,33 punti dichiarati a 31,03, valore insufficiente per conseguire il livello di qualificazione SF1.

Anac ha inoltre valutato l’elemento soggettivo, ritenendo che, nel caso esaminato, non fosse ravvisabile una mera negligenza bensì il dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

Secondo l’Autorità, infatti, tenuto conto che, da un lato, le regole del sistema di qualificazione sono chiaramente conoscibili tramite le FAQ, che spiegano le caratteristiche dei corsi validi per la formazione base, avanzata e specialistica, reperibili sul sito istituzionale; dall’altro, l’applicativo per la presentazione della domanda consente di procedere all’autovalutazione, calcolando il punteggio prima di inoltrare la domanda, l’Amministrazione era perfettamente in grado di verificare preventivamente la validità dei titoli dichiarati. A ciò deve aggiungersi che la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della Stazione Appaltante, senza che siano previste verifiche preventiva, dunque l’ente, al momento della presentazione della domanda, era consapevole che con le proprie dichiarazioni avrebbe ottenuto la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati e ha accettato il rischio della dichiarazione resa, non corrispondente al vero. Ne consegue che è senz’altro configurabile il dolo (almeno nella forma del dolo eventuale).

La condotta dell’Amministrazione è stata pertanto qualificata come grave violazione della disciplina sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 63, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e ha comportato l’applicazione di una sanzione: pur riconoscendo la gravità della violazione, Anac ha applicato la sanzione minima di 500 euro, valorizzando la circostanza che si tratta della prima fase di applicazione del nuovo sistema di qualificazione e che la qualificazione indebitamente conseguita non sia stata utilizzata per svolgere procedure di gara. La delibera è stata inoltre trasmessa alla Procura della Repubblica competente per eventuali ulteriori valutazioni.

La deliberazione 28 gennaio 2026, n. 21 sottolinea il ruolo centrale del sistema di qualificazione nel nuovo assetto degli appalti pubblici: tale meccanismo è volto a garantire che le Amministrazioni che gestiscono procedure di gara dispongano di adeguate competenze organizzative e professionali, a tutela del principio del risultato, della legalità e dell’efficienza delle procedure di affidamento: infatti, dichiarazioni non veritiere sui requisiti rischiano di alterare il corretto funzionamento del sistema, incidendo sulla selezione delle stazioni appaltanti abilitate a gestire le gare.

Il provvedimento rappresenta un primo segnale dell’attenzione di Anac verso la correttezza delle dichiarazioni rese nel sistema di qualificazione. Per le Amministrazioni emerge l’esigenza di verificare con particolare attenzione la documentazione formativa del personale indicato nella SOS, di assicurare la tracciabilità e conservazione degli attestati di formazione e di utilizzare preventivamente gli strumenti di autovalutazione del punteggio di qualificazione.

La sanzione, pur avendo entità economica modesta, assume una portata significativamente più ampia in chiave prospettica, assumendo valore di precedente ‘pilota’ nella fase di avvio del sistema e anticipando un probabile rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle stazioni appaltanti.

Clicca qui per scaricare il testo della deliberazione 28 gennaio 2026, n.21.