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Lotto non aggiudicabile (quando la lex specialis pone il c.d. vincolo di aggiudicazione) anche se è pervenuta un’unica offerta- 497/26

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A cura della dott.ssa Francesca Ruscica
Secondo il Consiglio di Stato, l’unicità dell’offerta non legittima deroghe al limite di aggiudicazione previsto dalla lex specialis.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 febbraio 2026, n. 1117, ha affrontato in modo approfondito il tema dell’operatività del vincolo di aggiudicazione nelle gare suddivise in lotti, affermando un principio di particolare rilievo pratico: il limite al numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore si applica anche quando, su uno dei lotti, sia stata presentata un’unica offerta, salvo che la lex specialis preveda espressamente una deroga applicabile al caso concreto.

Nel caso esaminato dal Collegio, la gara era articolata in più lotti e la lex specialis prevedeva espressamente che ciascun offerente potesse aggiudicarsi un solo lotto, secondo un meccanismo che imponeva di procedere in ordine decrescente di valore economico.

Un operatore era risultato: (i) unico offerente sul lotto di maggiore valore; (ii) primo classificato anche su un lotto successivo. La stazione appaltante, applicando il vincolo di aggiudicazione, aveva attribuito il secondo lotto a un altro concorrente, pur se collocato in posizione inferiore in graduatoria.

L’operatore escluso dall’aggiudicazione del secondo lotto sosteneva che il vincolo non dovesse operare nel caso in cui, su uno dei lotti, non vi fosse stata effettiva competizione, essendo stata presentata un’unica offerta: in questa prospettiva, l’assenza di alternative avrebbe dovuto consentire l’aggiudicazione di entrambi i lotti.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, affermando un principio chiaro: il vincolo di aggiudicazione opera secondo quanto previsto dalla legge di gara, indipendentemente dal numero di offerte presentate su ciascun lotto, salvo che la lex specialis preveda espressamente ipotesi derogatorie applicabili al caso concreto.

La sentenza muove da un’interpretazione sistematica della disciplina di gara, richiamando i criteri ermeneutici applicabili alla lex specialis e valorizzando la coerenza complessiva del bando e del disciplinare.

In particolare, il Giudice ha osservato che il riferimento al ‘primo in graduatoria’ non può essere interpretato nel senso di escludere l’ipotesi dell’unico offerente, in quanto non vi è alcuna antinomia tra l’espressione ‘primo in graduatoria’ e ‘unico offerente’, poiché anche l’unico offerente è, a tutti gli effetti, primo in graduatoria; inoltre, le eventuali deroghe al vincolo devono essere espressamente previste e non possono essere introdotte in via interpretativa.

La sentenza ha valorizzato la ratio dell’istituto della suddivisione in lotti: quest’ultima, infatti, è per definizione uno strumento di apertura del mercato e di ampliamento della partecipazione, in particolare a favore delle piccole e medie imprese; tuttavia, essa non garantisce di per sé una distribuzione effettiva delle commesse. Il vincolo di aggiudicazione interviene proprio su questo piano, poiché incide sul confronto competitivo complessivo, limita la concentrazione delle commesse e favorisce una distribuzione più ampia degli affidamenti.

Secondo il Collegio, tale funzione non viene meno per il solo fatto che su un lotto vi sia stato un unico offerente. Il vincolo, infatti, non opera con riferimento al singolo lotto isolatamente considerato, ma rispetto alla distribuzione complessiva degli affidamenti.

Ammettere una deroga in ragione dell’assenza di competizione effettiva equivarrebbe a introdurre una modifica sostanziale della disciplina di gara, alterando ex post l’equilibrio competitivo disegnato dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha altresì escluso che l’applicazione del vincolo – e quindi l’aggiudicazione a un soggetto non primo in graduatoria – comporti una violazione del principio del risultato, chiarendo che tale principio non si esaurisce nella scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa in senso stretto, ma comprende anche la tutela della concorrenza e l’equilibrio del mercato.

In questa prospettiva, il vincolo di aggiudicazione non rappresenta una deroga patologica al criterio della graduatoria, bensì costituisce uno strumento fisiologico di distribuzione delle commesse e risponde a una logica proconcorrenziale coerente con la suddivisione in lotti. Se così non fosse, la previsione stessa del vincolo perderebbe significato, poiché le regole ordinarie di gara già conducono all’aggiudicazione al miglior offerente.

Pertanto, è confermata la legittimità di vincoli di aggiudicazione stringenti, purché chiaramente formulati ed è specificato che le ipotesi derogatorie devono essere espresse e coerenti con la struttura della gara.

La pronuncia, dunque, chiarisce che le regole di gara, specie quando funzionali alla distribuzione delle commesse e alla tutela della concorrenza, non possono essere rimodulate in base all’andamento concreto della competizione: l’assenza di altri offerenti su un lotto non trasforma il vincolo in una clausola facoltativa, né consente di disapplicarlo in nome dell’economicità o dell’efficienza.

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza.