Con sentenza 29 aprile 2015, n. 1040, la prima Sezione del Tar Palermo ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente in ordine ai limiti di ammissibilità del c.d. subappalto “necessario” (cioè del subappalto al quale ricorre il concorrente non autonomamente in grado di soddisfare tutti i requisirti di partecipazione alla procedura).
Secondo il Collegio, per tale ipotesi, la dichiarazione di cui all’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente la volontà dell’appaltatore di ricorrere al subappalto, deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore. La sentenza merita di essere segnalata in quanto è stato precisato che l’omessa indicazione del nominativo del subappaltatore non può costituire causa di esclusione della procedura, trattandosi di un’incompletezza dichiarativa suscettibile di essere sanata mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 46, comma 1 ter del d.lgs. n. 163/06.