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Sulle concessioni balneari Palazzo Spada è tranchant: le proroghe automatiche sono illegittime – 472/24

Studio legale concessionari di Servizio Pubblico a Firenze
Contrasta con il diritto dell’Unione Europea il rinnovo automatico delle proroghe scadute, per la cui assegnazione occorre una procedura a evidenza pubblica.

La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con tre diverse sentenze del medesimo tenore, è tornata a pronunciarsi sull’annoso tema delle concessioni demaniali marittime e ha ribadito la necessità dell’esperimento di procedure a evidenza pubblica, confermando l’illegittimità delle norme nazionali che prevedono una proroga automatica.

Con la pronuncia 20 maggio 2024. n. 4479 il Supremo Giudice ha accolto l’appello proposto dal Comune di Lecce, dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 18; cassata da Cass. civ., SS. UU., 23 novembre 2023, n. 32559), confermando la legittimità dei provvedimenti del Comune che avevano disapplicato la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, commi 682 e 683, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ora abrogato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118).

Con le altre due sentenze – n. 4480 e 5581 – il Collegio ha accolto gli appelli proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in altri due giudizi, uno dei quali oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 20 aprile 2023, C-348/22, annullando i provvedimenti del comune di Ginosa e di Castellaneta che avevano applicato la proroga, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia.

La Sezione ha evidenziato che la disapplicazione delle norme nazionali che dispongono una proroga automatica delle concessioni balneari si imponga prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, la quale non può in alcun modo ritenersi pregiudiziale rispetto all’applicazione dell’art. 12, direttiva 12 dicembre 2006, n. 123, cd. ‘direttiva Bolkestein’.

Tale norma, infatti, prevede che nelle ipotesi di autorizzazioni limitate per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, di cui sia data adeguata pubblicità circa l’avvio, lo svolgimento e il completamento, connotata da imparzialità e trasparenza.

Inoltre, il Consiglio di Stato precisa che, anche laddove si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi è scarsità di risorse naturali, le disposizioni nazionali di natura generale e assoluta paralizzerebbero senza giustificazione l’applicazione della direttiva Bolkestein, precludendo in toto lo svolgimento delle gare pubbliche.

Il Collegio prosegue specificando che nel caso di risorsa non scarsa (e, quindi, di non applicazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein), se la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo – che deve presumersi finché non venga dimostrato il contrario – le Pubbliche Amministrazioni devono comunque applicare l’art. 49 del TFUE, che vieta qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento, procedendo all’indizione della gara.

Infine, nella eccezionale ipotesi di risorsa non scarsa e contestuale assenza di interesse transfrontaliero certo, il diritto nazionale impone in ogni caso il ricorso a una procedura selettiva comparativa, ispirata ai principi fondamentali di imparzialità, trasparenza e concorrenza, impedendo l’affidamento o la proroga della concessione ai concessionari uscenti, i quali non sono titolari di alcun diritto di insistenza.

Dunque, il Consiglio di Stato rafforza la posizione ormai assunta da tempo, che esclude la legittimità delle proroghe automatiche, subordinando l’attribuzione della concessione all’indizione di una procedura a evidenza pubblica.

Perciò non sembrano destinate a sopravvivere le recenti sentenze del Tar Puglia – Bari, III, 6 maggio 2024, n. 564, oggetto di approfondimento nella nostra news del 16 maggio 2024, che aveva ritenuto sufficiente ad assolvere gli obblighi di evidenza pubblica la pubblicazione all’Albo online dell’istanza di proroga.

Clicca qui per scaricare le sentenze:

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