Con nota del 10 gennaio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che, con l’abrogazione dell’art. 1, c. 32, legge 190/2012 ad opera del Nuovo Codice, è venuto meno dal 1° gennaio 2024 l’obbligo delle stazioni appaltanti, per tutte le procedure contrattuali (comprese quelle avviate e concluse prima del 31 dicembre 2023), di predisporre e pubblicare sul proprio sito web il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell’anno precedente, e quindi l’obbligo di successiva comunicazione ad Anac, entro il 31 gennaio, dell’avvenuta pubblicazione del file e dell’URL in cui tale file è stato pubblicato.
Con l’avvio del processo di digitalizzazione, gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza dei dati e dei documenti relativi a bandi di gara e contratti devono essere assolti esclusivamente mediante le modalità indicate nella delibera Anac 13 dicembre 2023, n. 582, di adozione del comunicato congiunto ANAC-MIT, della delibera Anac 19 dicembre 2023, n. 605, recante l’approvazione dell’aggiornamento del PNA 2022-2024 e delle delibere Anac 20 giugno 2023, nn. 261 e 264 e successivi aggiornamenti.
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Nota su art.1 co.32 L.190-2012 – 10.01.2024T