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Il metodo tariffario idrico ancora al vaglio del Consiglio di Stato – 465/24

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La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha chiesto all’Adunanza Plenaria di risolvere il contrasto di orientamenti sul riconoscimento tariffario degli oneri finanziari conseguenti alla postergazione dei conguagli.

Con ordinanze 12 gennaio 2024, n. 391 e 4 marzo 2024, n. 2054 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria un dubbio di legittimità sul metodo tariffario idrico ARERA per i periodi 2016-2019 (MTI-2) e 2020-2023 (MTI-3), in relazione al principio del full cost recovery, sancito dall’articolo 9 della direttiva 2000/6/CE (c.d. direttiva Acque) e recepito dall’articolo 154 del d.lgs. 152/2006.

Entrambe le questioni vertono sul tema del mancato riconoscimento in tariffa degli oneri finanziari conseguenti al differimento biennale del rimborso dei conguagli: l’MTI riconosce il conguaglio, ma non l’onere finanziario derivante dalla disponibilità differita delle somme riconosciute.

Nel primo dei due contenziosi, un gestore di S.I.I. impugnava l’MTI del terzo periodo regolatorio, ravvisando in questo meccanismo una lesione del principio full cost recovery, tale da determinare un pregiudizio all’equilibrio economico – finanziario della gestione. Il Tar Lombardia (I, 27 febbraio 2023, n. 499) respingeva il ricorso, ritenendo che l’invocato principio del full cost recoverynon ha portata assoluta, ma deve essere contemperato con altri interessi, quali la garanzia della continuità nell’erogazione di un servizio essenziale per la collettività e la tutela degli utenti del servizio”.

Nel secondo contenzioso, promosso da altro gestore contro analoga previsione dell’MTI del secondo periodo regolatorio, il Tar Lombardia, con sentenza 10 novembre 2022, n. 2493 della IV Sezione ha accolto le censure e la pronuncia è stata impugnata in appello da ARERA.

Giunti gli appelli in Consiglio di Stato, la Seconda Sezione, ravvisato un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria.

Le ordinanze danno conto del fatto che il tema relativo al mancato riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli è stato affrontato a più riprese con riferimento ai precedenti metodi tariffari e ha dato luogo ad un corposo contenzioso seriale, nel quale possono essere isolati due orientamenti contrastanti.

Secondo il primo orientamento, la mancata previsione di un meccanismo a copertura dell’onere finanziario sui conguagli sarebbe illegittima. Il gestore, nel lasso temporale che intercorre tra i ricavi immediati e i ricavi differiti, sopporta un costo oggettivo che non può essere disconosciuto. In quest’ottica, l’Autorità sarebbe tenuta a prevedere un correttivo incentivante in grado di orientare i prezzi verso costi efficienti e di contrastare i comportamenti opportunistici del gestore volti a rimandare la riscossione di proventi tariffari da parte degli utenti, senza mettere in pericolo l’equilibrio delle imprese meno efficienti.

Il secondo indirizzo giurisprudenziale ritiene che la rischiosità dell’attività di gestione del servizio idrico integrato sia già considerata da altre componenti tariffarie e che il riconoscimento degli oneri finanziari sui conguagli (costi operativi), che perseguono la redditività della gestione, significherebbe assoggettarli allo stesso trattamento degli investimenti (costi di capitale), che perseguono la diversa finalità del miglioramento della qualità del servizio a beneficio degli utenti.

A dirimere il contrasto sarà, dunque, l’Adunanza Plenaria, che dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

a) se le deliberazioni tariffarie possano ritenersi legittime nella parte in cui non riconoscono gli oneri finanziari sostenuti a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento;

b) se le specifiche disposizioni delle deliberazioni impugnate siano in contrasto coi principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e del full cost recovery;

c) se in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale nell’ottenimento dei ricavi oggetto dei conguagli dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell’Ente di governo dell’ATO cui questi non si è opposto.

Clicca qui per scaricare le ordinanze:

Consiglio di Stato_391_2024

Consiglio di Stato_2054_2024