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La storia infinta (della qualificazione) dei consorzi negli appalti pubblici – 502/26

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A cura di dott.ssa Francesca Ruscica
La legge n. 34/2026 modifica ancora la disciplina dei consorzi contenuta nell’art. 67 del codice.

La legge 11 marzo 2026, n. 34  (c.d. Legge annuale per le piccole e medie imprese) ha modificato l’art. 67, comma 5, del Codice Appalti, intervenendo su uno dei nodi più rilevanti nella disciplina della partecipazione alle gare pubbliche da parte dei consorzi.

La nuova formulazione della disposizione prevede che “i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12” (in grassetto sono evidenziate le modifiche).

Si tratta di un intervento apparentemente limitato sul piano testuale (tre sostituzioni lessicali e una integrazione), ma di significativa portata applicativa.

Nel testo previgente dell’art. 67, comma 5, infatti, la possibilità di valorizzare i requisiti delle consorziate non designate come esecutrici era riconosciuta esclusivamente ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane, con esclusione dei consorzi stabili.

Tuttavia, tale impostazione aveva generato un’evidente asimmetria sistematica, difficilmente giustificabile alla luce della comune funzione aggregativa delle diverse forme consortili, oltre a determinare incertezze interpretative e contenzioso nelle procedure di gara.

Con l’intervento normativo, il legislatore colma tale lacuna, estendendo espressamente anche ai consorzi stabili la possibilità di qualificarsi facendo leva non soltanto sui requisiti propri, ma anche su quelli delle consorziate, includendo mezzi d’opera, attrezzature e organico medio, riallineando così il quadro regolatorio. La modifica legislativa chiarisce altresì la modalità in cui i predetti requisiti possono essere utilizzati: l’utilizzo del termine ovvero indica che il consorzio potrà alternativamente far valere requisiti propri ovvero far valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio delle proprie consorziate.

La riforma si muove lungo una duplice direttrice: da un lato, amplia le modalità di qualificazione, consentendo ai consorzi stabili di partecipare alle gare valorizzando l’intero patrimonio organizzativo del consorzio, e non più soltanto quello riferibile alle imprese esecutrici; dall’altro, introduce un rafforzamento dei presidi sostanziali, estendendo il richiamo anche al comma 1 dell’art. 67, con conseguente piena applicazione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria. Si configura, dunque, un bilanciamento tra maggiore flessibilità operativa e maggiore rigore nei requisiti di partecipazione.

Un altro elemento centrale della nuova disciplina è il rinvio espresso all’Allegato II.12 al Codice, che disciplina in dettaglio il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo superiore a € 150.000,00. Tale richiamo contribuisce a chiarire le modalità di utilizzo dei requisiti e ad ancorare la norma a un quadro regolatorio già definito, riducendo il rischio di interpretazioni difformi da parte delle stazioni appaltanti.

Le ricadute pratiche della modifica sono immediate e rilevanti.

Innanzitutto, viene garantito un maggiore accesso alle gare, in quanto i consorzi stabili potranno cumulare i requisiti delle consorziate, ampliando la propria capacità competitiva, soprattutto nelle gare di maggiore importo o complessità. Allo stesso tempo, si riduce il rischio di esclusione: nelle procedure pubbliche relative ai servizi e alle forniture, ove la qualificazione è regolatata da requisiti di fatturato, esperienza pregressa o organico, la possibilità di sommare requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle consorziate non designate come esecutrici attenua le criticità legate al difetto di requisiti imputabili alla singola consorziata esecutrice.

Inoltre, resta fermo il principio di responsabilità solidale del consorzio per le obbligazioni assunte in nome e per conto delle consorziate, a tutela delle stazioni appaltanti: infatti, l’Allegato II.12, espressamente richiamato, regola tale profilo, garantendo così che l’ampliamento della qualificazione non si traduca in un pregiudizio per la stazione appaltante.

La modifica dell’art. 67, comma 5, si inserisce nel solco degli interventi correttivi al Codice dei contratti pubblici con un obiettivo chiaro: rafforzare il ruolo dei consorzi stabili come strumenti di accesso al mercato per le PMI e garantire maggiore coerenza sistematica.

Pur trattandosi di un intervento puntuale, l’impatto sul mercato degli appalti è significativo, in quanto incide direttamente sulle strategie di partecipazione alle gare e sulla strutturazione delle offerte.