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La SOA deve essere capiente anche per il quinto d’obbligo dell’appalto? – 501/26

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A cura di dott.ssa Francesca Ruscica
Il Tar Puglia risponde affermativamente e conferma l’esclusione del concorrente con una SOA che non copre l’importo dell’appalto aumentato del quinto.

Con la sentenza 17 marzo 2026, n. 325, il Tar Puglia – Bari offre una importante ricostruzione sistematica del ruolo del valore stimato dell’appalto nella disciplina dei requisiti di partecipazione, con ricadute rilevanti per Operatori Economici e Stazioni Appaltanti.

La controversia trae origine da una procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale affidata mediante accordo quadro, con un importo a base di gara pari a circa 1,52 milioni di euro e un valore stimato complessivo superiore a 1,82 milioni di euro, per effetto dell’opzione di incremento fino a un quinto: proprio tale differenza tra importo ‘iniziale’ e valore massimo potenziale dell’appalto è al centro della vicenda.

A seguito del ricalcolo dei punteggi, l’Operatore Economico risultato inizialmente primo in graduatoria viene escluso dalla Stazione Appaltante, in quanto la qualificazione SOA posseduta non risultava adeguata a coprire l’intero valore dell’affidamento, comprensivo dell’opzione del quinto. L’impresa impugnava il provvedimento di esclusione sostenendo, da un lato, che i requisiti avrebbero dovuto essere parametrati al solo importo a base di gara e, dall’altro, che l’opzione del quinto avesse natura meramente eventuale e, come tale, non rilevante ai fini della qualificazione.

Il Tar Puglia respinge tali argomentazioni, sviluppando un percorso argomentativo che si fonda sulla funzione e sulla portata del ‘valore stimato’ dell’appalto nel nuovo quadro normativo dato dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il Collegio richiama l’art. 14, comma 4 del Codice, evidenziando che il valore stimato dell’appalto deve essere determinato tenendo conto dell’importo massimo complessivo, comprensivo di opzioni, rinnovi e di ogni ulteriore elemento economico previsto nei documenti di gara, i quali non possono sono essere considerati elementi estranei o marginali, ma costituiscono parte integrante dell’oggetto del contratto. In questa prospettiva, anche il c.d. ‘quinto d’obbligo’ assume piena rilevanza: pur trattandosi di una facoltà della Stazione Appaltante, esso è previsto ab origine nei documenti di gara e definisce un ampliamento quantitativo delle prestazioni che l’appaltatore è tenuto a eseguire alle medesime condizioni contrattuali: ne deriva che tale opzione contribuisce a delineare sin dall’inizio il perimetro economico e funzionale dell’affidamento.

Il Collegio chiarisce che il valore stimato non assolve soltanto a una funzione ‘procedurale’ (a esempio, per individuare la soglia europea o il regime applicabile), ma incide direttamente anche sulla definizione dei requisiti speciali di partecipazione, tra cui la qualificazione SOA, di cui all’art. 100 del Codice.

Il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, infatti, è strutturato in funzione delle categorie e degli importi delle opere, secondo quanto previsto dall’Allegato II.12 al Codice, sicché è proprio il valore complessivo della procedura – e non il solo importo a base di gara o il prezzo offerto dall’Operatore Economico – a costituire il parametro di riferimento per la verifica della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Peraltro, tale impostazione trova riscontro nel diritto eurounitario (art. 72, commi 1, lett. e) e 4, direttiva 2014/24/UE), che individua nel valore complessivo dell’affidamento, comprensivo delle opzioni già previste, il riferimento per la definizione dei requisiti di partecipazione.

Il Tar valorizza quindi il principio di proporzionalità di cui all’art. 100, comma 2 del Codice, che impone alle Stazioni Appaltanti di calibrare i requisiti alla reale entità dell’appalto: in quest’ottica, limitare il riferimento al solo importo a base di gara significherebbe sottostimare la portata delle prestazioni richieste e ammettere operatori non necessariamente in grado di sostenere l’intero carico contrattuale, con potenziali ricadute sull’affidabilità dell’esecuzione.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene legittima l’esclusione dell’operatore economico, in quanto la qualificazione SOA posseduta non risultava sufficiente a coprire il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’incremento del quinto e la circostanza che tale incremento fosse eventuale non ne esclude la rilevanza, proprio perché si tratta di una componente già prevista e strutturalmente connessa all’affidamento. Il Collegio chiarisce inoltre che la Stazione Appaltante non ha introdotto alcuna nuova causa di esclusione, ma ha fatto corretta applicazione della normativa e delle regole di gara.

La decisione si inserisce in un orientamento che tende a rafforzare la coerenza tra dimensione economica dell’appalto e capacità dell’operatore, con implicazioni operative significative: per le Imprese, emerge con chiarezza la necessità di valutare la propria qualificazione non solo rispetto all’importo immediatamente posto a base di gara, ma rispetto all’intero valore potenziale del contratto; per le Stazioni Appaltanti, invece, la pronuncia rappresenta una conferma della legittimità di impostazioni che assumono il valore stimato complessivo come parametro di riferimento, anche al fine di prevenire criticità nella fase esecutiva.

In definitiva, il Tar Puglia ribadisce un principio destinato ad avere ampia applicazione pratica: la qualificazione deve riflettere l’intero impegno contrattuale potenziale e non una sua versione ridotta, assicurando così che l’operatore selezionato sia effettivamente in grado di far fronte a tutte le prestazioni previste dalla gara.

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