La preparazione per il riutilizzo consiste nell’insieme delle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 183, c. 1, lett. Q, T.U.A.): si tratta quindi di una serie di attività attraverso cui un prodotto che è divenuto rifiuto può riacquisire le caratteristiche necessarie per tornare ad essere lo stesso tipo di prodotto ed essere immesso nuovamente sul mercato.
L’art. 214 ter, T.U.A., introdotto dal d.lgs. 116/2020 (decreto ricompreso nel c.d. ‘Pacchetto Economia circolare’), prevede una procedura semplificata per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, consentendone l’avvio una volta decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano il possesso dei necessari requisiti in capo all’operatore. La norma subordina l’attivazione della procedura semplificata all’entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), che definisce i requisiti e i criteri per l’esercizio di tale attività.
In attuazione dell’art. 214 ter, il MASE ha adottato il decreto 10 luglio 2023, n. 119 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n. 204), recante il Regolamento “per la determinazione delle condizioni per l’esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”, che definisce:
a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo;
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Inoltre, il decreto elenca i rifiuti esclusi dal suo ambito di applicazione, ossia:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 182/2019;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
Il decreto contiene inoltre due allegati: l’Allegato 1, che definisce le caratteristiche e le dotazioni tecniche del centro di preparazione per il riutilizzo e le categorie di rifiuti conferibili, e l’Allegato 2, che contiene il modello per la comunicazione di inizio attività di preparazione per il riutilizzo.
Infine, il decreto contiene una disposizione transitoria secondo cui i centri che, alla data di entrata in vigore dello stesso, sono già autorizzati ad effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo continuano ad operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.
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