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Servizi di igiene urbana: l’MTR prevale sul contratto – 471/24

Studio legale diritto ambientale a Firenze
La retroattività impropria del metodo tariffario rispetto alla clausola contrattuale pregressa di revisione prezzi.

Il Tar Puglia – Lecce, con la sentenza dell’8 aprile 2024, n. 484, ha rigettato il ricorso proposto da alcune società costituite nel R.T.I. incaricato del servizio di igiene urbana per l’annullamento degli atti con cui l’Amministrazione comunale aveva posto delle riserve sulla corresponsione del maggiore onere richiesto a titolo di revisione prezzi.

Il Comune aveva ritenuto che la commessa, a partire dal secondo anno di gestione, fosse soggetta al metodo ARERA, stabilito nelle delibere n. 443/19/R/RIF e n. 362/2021/R/RIF e che quindi alla stessa non potesse applicarsi la procedura di revisione prezzi di cui all’articolo 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, in quanto non coerente con la disciplina regolatoria contenuta nel MTR vigente approvato da ARERA per la determinazione dei costi annui massimi riconoscibili.

Secondo il R.T.I. il metodo ARERA non poteva applicarsi ai contratti in corso di esecuzione, pena la violazione del principio di irretroattività delle disposizioni normative sulla disciplina contrattuale in corso di esecuzione. Per questo, al contratto di appalto, stipulato nel 2018, cioè in un momento anteriore all’approvazione delle delibere ARERA, si sarebbe dovuta applicare la clausola di revisione prezzi contenuta nel Capitolato Speciale, in quanto conforme alla disciplina di natura imperativa e inderogabile di cui all’art. 115 del d.lgs. 163/2006.

In particolare, la natura imperativa dell’art. 115 avrebbe imposto la revisione dei prezzi “come meccanismo inderogabile posto a presidio di interessi sovraordinati, di talché il rifiuto di riconoscere la revisione del canone [avrebbe compromesso] sia l’interesse pubblico alla qualità del servizio, sia l’equilibrio contrattuale a favore del gestore”.

Le imprese ritenevano che l’attribuzione ad ARERA del potere regolatorio del metodo tariffario in materia di rifiuti, avvenuta ad opera dell’art. 1 co. 527 della l. 205/2017, non potesse incidere sugli obblighi di revisione derivanti dalle norme inderogabili che disciplinano i contratti in corso di esecuzione alla data dell’adozione della delibera regolatoria, in mancanza di un’espressa abrogazione di quelle norme.

Il Tar ha chiarito che il reticolo normativo col quale sono state individuate le competenze regolatorie di ARERA in materia di rifiuti persegue finalità di interesse pubblico, correlate a valori fondanti del sistema economico-giuridico nazionale ed europeo, “che connotano in termini di imperatività le prescrizioni di legge […] con cui sono state assegnate all’Autorità funzioni di regolazione e di controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati con riferimento alla predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario”.

Le finalità perseguite dall’esercizio del potere di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario starebbero da un lato, nella garanzia della sostenibilità delle tariffe, evitando di riversare in modo indiscriminato sull’utente finale costi a sorpresa e dall’altro, nel miglioramento dell’efficienza complessiva delle gestioni, salvaguardando l’interesse imprenditoriale al riconoscimento dei costi sostenuti dal gestore del servizio.

In questo senso, la disciplina regolatoria in materia di rifiuti è essa stessa espressione di un potere sancito da una norma imperativa e rispetto ad essa “la norma anteriore è destinata a recedere, in virtù del criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, secondo cui lex posterior derogat prior”. Per questo, la vigenza della normativa revisionale confluita nella previsione pattizia di cui al Capitolato speciale d’appalto non può essere invocata, in quanto il Metodo Tariffario Rifiuti esprime una disciplina di carattere cogente applicabile al rapporto contrattuale in corso.

La natura imperativa della norma attributiva del potere tariffario ad ARERA comporta che debba esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, “secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 cod. civ., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, cod. civ.”.

La retroattività del metodo tariffario sarebbe impropria, nel senso che la legge sopravvenuta incide sui contratti di servizio già stipulati solo con riferimento ad obbligazioni non ancora eseguite. Pertanto, l’MTR si applica alle istanze formulate relativamente alla revisione del corrispettivo dovuto per le annualità successive all’adozione della delibera tariffaria n. 443/2019/R/RIF.

Inoltre, la disciplina tariffaria di cui al MTR-1 e al MTR-2 ha ribadito il principio in base al quale la determinazione del canone contrattuale deve essere effettuata secondo parametri certi, validati e desumibili da documenti contabili obbligatori ed ufficiali, la cui definizione è soggetta ad un limite annuale di crescita che si riflette sull’ammontare delle entrate tariffarie. Da ciò discende che l’esigenza di preservare l’equilibrio economico – finanziario del contratto di servizio deve essere contemperata con la necessità di contenimento e razionalizzazione dei costi a tutela dell’utenza.

In coerenza col principio del full cost recovery, la regolazione incentivante riconosce sul piano tariffario i “soli costi che trovino giustificazione nella migliore tecnica imprenditoriale di gestione in condizioni di efficienza ed economicità” rispetto agli standard predeterminati in sede regolatoria, in modo da indurre il gestore ad adottare uno sforzo di efficientamento dei costi endogeni e da distribuire i rischi tra gestore e utenza in maniera più equilibrata.

In conclusione, la regolazione tariffaria “disdegna modalità di adeguamento automatico della tariffa, non ancorate all’applicazione dei criteri regolatori, anche per quanto attiene alla possibile incidenza delle variazioni dei costi nel tempo”, risultando ontologicamente incompatibile col sistema revisionale pregresso, ancorato invece alla rilevazione delle variazioni delle componenti di costi a livello statistico o contrattuale.

Peraltro, si aggiunga che la disciplina contenuta nelle delibere ARERA si fa carico anch’essa di individuare criteri e parametri in virtù dei quali preservare l’equilibrio economico – finanziario contrattuale, ma solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF.

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