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Gli affidamenti PNRR e PNC ‘resistono’ al Nuovo Codice – 455/23

Studio legale contratti appalti privati a Firenze
Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 luglio 2023.

Pubblichiamo la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 luglio 2023, recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

La nota del Ministero interviene nel dibattito rispetto al regime giuridico applicabile agli affidamenti di opere finanziate con risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nell’art. 225, c. 8 del d.lgs. 36/2023, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, che, per tali interventi, dispone l’applicazione del d.l. 77/2021 anche dopo il 1° luglio 2023, data in cui le norme del Nuovo Codice acquistano efficacia ed è abrogato il previgente Codice, di cui al d.lgs. 50/2016.

In particolare, la circolare chiarisce che, anche successivamente al 1° luglio 2023, la normativa applicabile in via generale in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, è quella derogatoria contenuta nel d.l. 77/2021, anche laddove questo contenga rinvii alle norme di cui al previgente d.lgs. 50/2016, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi dopo tale data.

In sostanza, il Ministero opta per la tesi secondo cui la regola di adattamento automatico al Codice 2023 (contenuta nell’art. 226, c.5, d.lgs. 36/2023) non si applica alle norme che disciplinano gli interventi PNRR e che, tramite la deroga al Codice 2016, hanno inteso stabilire un ‘regime speciale’ per tali interventi, avente una durata limitata nel tempo, ma che ‘resiste’ anche all’efficacia del Codice 2023.

Con specifico riferimento alle procedure indette dai Comuni non capoluogo, il Ministero precisa che la disciplina applicabile è quella derogatoria di cui al regime speciale sull’aggregazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 1, c. 1 del d.l. 32/2019, come modificato dall’art. 52 c.1, n. 1.2 del d.l. 77/2021, che richiama l’applicazione dell’art. 37, c. 4 del d.lgs. 50/2016, e che tale deroga, ai sensi dell’art. 14, c.4 del d.l. 13/2023, è efficace solo fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023,  non si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli artt. 62 e 63 e dall’Allegato II.4 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, pertanto i Comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dal succitato regime derogatorio, fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

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