La sentenza Tar Campania, I, 5 gennaio 2026, n. 65 affronta una controversia insorta nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati con fondi PNRR.
La società ricorrente aveva agito dinanzi al Tar campano per ottenere la condanna del Comune di Carbonara all’emissione del S.A.L. Il Comune resistente aveva eccepito l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi i S.A.L. di documentazione prettamente contrattuale.
Il Tar ha rigettato la domanda del ricorrente. I Giudici hanno ricostruito preliminarmente la causa petendi della domanda, individuandola nella contestazione del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. Tale rito, tuttavia, presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale e, soprattutto, l’esistenza di una posizione giuridica di interesse legittimo a fronte dell’esercizio – o del mancato esercizio – di un potere autoritativo della pubblica amministrazione. Secondo il Collegio, tali presupposti difettano nel caso di specie. L’emissione degli stati di avanzamento lavori non costituisce espressione di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale, ma al contrario, integra un atto di gestione del rapporto contrattuale collocato nella fase esecutiva dell’appalto. Si tratta, quindi, di un’attività regolata dalle clausole del contratto e dal capitolato speciale non riconducibile a un procedimento amministrativo in senso proprio e non sorretta da un obbligo di provvedere rilevante ai fini del rito sul silenzio.
In presenza di una simile posizione, non può configurarsi il silenzio-inadempimento censurabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. poiché manca l’intermediazione autoritativa dell’Amministrazione. Il TAR richiama, a sostegno di tale conclusione, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St, V, 27 marzo 2025, n. 2569) che esclude l’operatività del rito sul silenzio nelle controversie di carattere paritetico ove l’inerzia della P.A. non si traduca nella mancata adozione di un provvedimento amministrativo, ma nel semplice inadempimento di obbligazioni contrattuali.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla mancata emissione del S.A.L., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo eventuali pretese creditorie essere fatte valere davanti al giudice ordinario, competente in materia di diritti soggettivi derivanti da contratti di appalto nella fase esecutiva. In conclusione, l’impresa appaltatrice deve chiedere la condanna della P.A. all’emissione del S.A.L. davanti al giudice ordinario, in tale sede, l’appaltatore potrà chiedere anche il risarcimento del danno eventualmente causato dall’inerzia della P.A.


