Le ADR (Alternative Dispute Resolution) sono procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ossia strumenti che consentono alle parti di dirimere una lite senza ricorrere direttamente al giudice, attraverso modalità generalmente più rapide, meno formali e spesso meno onerose rispetto al processo ordinario. Rientrano in tale categoria, tra gli altri, la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita, l’arbitrato e ulteriori meccanismi di composizione extragiudiziale, accomunati dall’obiettivo di alleggerire il carico della giustizia ordinaria e offrire risposte più efficienti alle esigenze di tutela.
Nel nostro ordinamento, la valorizzazione delle ADR si è sviluppata soprattutto nell’ambito del processo civile, dove tali strumenti hanno assunto un ruolo sempre più rilevante e sistematico. Diversa è stata l’evoluzione nel diritto amministrativo, tradizionalmente considerato terreno poco compatibile con modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in ragione della presenza della pubblica amministrazione e della tutela di interessi pubblici ritenuti indisponibili e, come tali, non suscettibili di negoziazione.
Col tempo, tuttavia, sia il legislatore sia la dottrina si sono progressivamente distaccati da una concezione rigida e assoluta dell’interesse legittimo, prendendo atto dell’evoluzione dell’azione amministrativa verso moduli più flessibili e partecipativi. Il procedimento amministrativo, gli accordi pubblicistici e il coinvolgimento dei privati nella formazione delle decisioni amministrative hanno contribuito a ridimensionare una visione ormai anacronistica, aprendo la strada anche all’introduzione di meccanismi di ADR nel settore amministrativo.
È in questo contesto che si collocano alcune esperienze settoriali di risoluzione alternativa delle controversie, quali il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’AGCOM, la risoluzione delle controversie davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nonché la previsione, nel Codice dei contratti pubblici, della possibilità per l’ANAC di rendere pareri vincolanti nei confronti delle parti che abbiano preventivamente dichiarato di volersi conformare alla relativa pronuncia.
Un ulteriore e significativo sviluppo è rappresentato dal decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, che ha introdotto una nuova e rilevante procedura ADR nel diritto amministrativo.
Il decreto reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, relativo ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).
In particolare, l’art. 13 del d.lgs. n. 178/2025 inserisce nel decreto originario il nuovo art. 12 ter, il quale introduce, per la prima volta nel contesto dei procedimenti autorizzativi per impianti FER, un sistema organico di ADR a carattere decisorio, specificamente concepito per risolvere in via extragiudiziale determinate controversie che possono insorgere nel corso dell’iter autorizzativo.
La norma prevede che ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sia chiamata a definire, mediante uno o più provvedimenti, i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, individuandone le modalità operative e garantendo sin da subito alcune caratteristiche essenziali:
a) contraddittorio: deve essere garantita la partecipazione effettiva di tutte le parti al procedimento;
b) gratuità: l’accesso alla procedura è assicurato senza oneri per ciascuna delle parti;
c) durata massima: ARERA deve stabilire termini massimi per la definizione delle controversie,
d) digitalizzazione: è favorita la gestione della procedura mediante modalità telematiche.
Una volta definiti, tali meccanismi ADR sono affidati alla gestione operativa dell’Acquirente Unico S.p.A., soggetto che già opera, in collaborazione con ARERA, nella gestione del Servizio Conciliazione per le controversie tra clienti finali e operatori energetici nel mercato retail dell’energia.
Le procedure possono riguardare controversie inerenti, tra l’altro, la presentazione telematica dei progetti e della documentazione, l’accertamento di vincoli amministrativi o la verifica della completezza delle domande di autorizzazione.
È in ogni caso garantita la tutela giurisdizionale, poiché le decisioni adottate all’esito delle ADR possono essere impugnate dinanzi al Tar ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il d.lgs. n. 178/2025 dà, pertanto, attuazione a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2413, c.d. ‘RED III’ (che ha modificato la precedente Direttiva (UE) 2018/2001, c.d. ‘RED II’), la quale impone agli Stati membri di provvedere “affinché i richiedenti e il pubblico generale abbiano facilmente accesso a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni a costruire ed esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie” (articolo 16. par. 5).
Il procedimento ex art. 12 ter rappresenta un passo di particolare rilievo nell’integrazione degli strumenti stragiudiziali nel diritto amministrativo, consentendo – auspicabilmente – di risolvere con maggiore celerità le controversie che rischiano di rallentare investimenti strategici in un settore fondamentale come quello delle energie rinnovabili.
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