La Terza Sezione del Tar Veneto, con sentenza 29 gennaio 2026, n. 237, è intervenuta sul tema della immodificabilità dell’offerta tecnica, precisando quando le giustificazioni rese in sede di verifica di congruità superano il limite della mera spiegazione e si traducono in una modifica non consentita dell’offerta. La decisione, in particolare, valorizza il principio della fiducia, oggi positivizzato dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) quale criterio che permea i rapporti tra stazione appaltante e concorrenti.
Il caso sottoposto al Collegio verteva su una gara per servizi pubblici nella quale la lex specialis attribuiva un punteggio premiale alla qualità e alla formazione del personale, richiedendo che nell’offerta tecnica venissero indicati nominativamente i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio e che fosse comprovata la loro formazione con idonea documentazione. L’operatore aggiudicatario aveva ottenuto un punteggio tecnico elevato dichiarando l’impiego di tredici dipendenti specificamente formati. Tuttavia, nella fase di verifica dell’anomalia, l’operatore economico ha comunicato la sostituzione di parte di tali risorse con lavoratori privi della formazione dichiarata, sostenendo che ciò non incideva sul costo complessivo dell’offerta.
Il secondo classificato, quindi, ha impugnato l’aggiudicazione sotto due distinti profili: da un lato, ha evidenziato che l’aggiudicatario avesse indebitamente modificato l’offerta e, dall’altro, che avesse violato il principio di pari opportunità lavorative, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 36/23.
Nella risoluzione della controversia, il Tar Veneto ha valorizzato il principio della fiducia, di cui all’art. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da intendere quale presupposto del rapporto tra stazione appaltante e operatore economico: la PA, infatti, deve poter confidare che l’assetto organizzativo dichiarato in gara – specie se premiato – resti stabile e non venga modificato dopo la valutazione dell’offerta. In questo quadro, l’offerta tecnica vincola l’operatore non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo professionale e organizzativo, rafforzando il carattere impegnativo delle dichiarazioni rese in gara.
Alla luce del principio di fiducia, così interpretato, il Collegio ha chiarito che (i) quando la formazione e la professionalità del personale costituiscono criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’identità e le qualifiche dei lavoratori indicati assumono rilievo sostanziale; (ii) la sostituzione, in sede di giustificazioni, di personale che ha concorso all’attribuzione del punteggio integra una modifica postuma dell’offerta tecnica, non ammessa; (iii) è irrilevante che il costo della manodopera resti invariato, poiché la modifica incide comunque sulla qualità dell’offerta valutata. In definitiva, la questione non riguarda tanto la distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione, quanto la tenuta qualitativa dell’offerta tecnica nel suo complesso. Il Giudice ha altresì specificato che la valutazione tecnica presuppone un confronto basato su assetti organizzativi effettivi e concretamente disponibili al momento della gara, non rimodulabile successivamente: consentire modifiche postume agli elementi qualificanti dell’offerta significherebbe alterare l’esito della competizione e compromettere la par condicio tra i concorrenti.
Il Tar Veneto, quindi, ha annullato l’aggiudicazione e ha condannato la stazione appaltante e l’aggiudicatario al pagamento delle spese processuali.
Per quanto attiene al profilo degli impegni in materia di pari opportunità generazionali ex art. 57 d.lgs. 36/2023, il Tar Veneto è giunto a una diversa conclusione: secondo il Giudice, eventuali scostamenti non rilevanti rispetto a quanto dichiarato in offerta non comportano automaticamente l’esclusione, rientrando nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, in assenza di specifici punteggi premiali.
In conclusione, la sentenza n. 237/26 ribadisce che il personale valutato in sede tecnica non può essere modificato a valle della gara; le giustificazioni non possono trasformarsi in una revisione qualitativa dell’offerta; l’offerta vincola l’operatore non solo sul piano economico, ma anche su quello organizzativo e professionale.
Si tratta di una decisione che conferma l’attenzione della giurisprudenza verso la tutela dell’affidabilità del confronto concorrenziale e la centralità dei principi nella gestione dei rapporti tra stazione appaltante e operatori economici.
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