Il 30 dicembre 2025 la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio per l’anno 2026, che segna un passaggio rilevante per il settore dei lavori pubblici, affrontando in modo strutturale il tema dell’aumento dei costi nei cantieri ancora regolati dal sistema precedente al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Ammonta a oltre un miliardo lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per fronteggiare il caro materiali che ha colpito circa tredicimila cantieri pubblici, per un valore complessivo superiore a novanta miliardi di euro, comprendenti numerose opere strategiche e interventi finanziati dal PNRR non rientranti nel perimetro applicativo nel Nuovo Codice. La manovra, in particolare, si applica agli appalti pubblici di lavori, inclusi quelli a contraente generale, e agli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del Nuovo Codice, rimasti esclusi dal meccanismo strutturale di revisione prezzi previsto dal citato d. lgs. n. 36/23. Tali cantieri, infatti, negli anni 2022–2025, hanno fronteggiato gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali attraverso il sistema dei ristori previsto dal decreto-legge n. 50/2022, caratterizzato da procedure complesse e tempi non sempre compatibili con l’esecuzione dei lavori.
A partire dal 1° gennaio 2026, per tutti i contratti di lavori affidati sulla base di offerte presentate entro il 30 giugno 2023, viene introdotta una revisione automatica dei prezzi, applicabile direttamente agli stati di avanzamento dei lavori e valida fino alla conclusione degli interventi. Gli aggiornamenti saranno effettuati sulla base dei prezzari regionali o dei prezzari speciali vigenti, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie e agli indici inflattivi previsti all’epoca della gara. I prezzi saranno applicati in aumento o in diminuzione rispetto a quelli di gara, sempre al netto del ribasso offerto.
Il riconoscimento dei maggiori importi avverrà:
- nella misura del 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- nella misura dell’80% per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Dal 2026, dunque, si chiude la stagione dei ristori e si introduce un meccanismo stabile, pensato per accompagnare i lavori fino al loro completamento.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda le fonti di copertura: per far fronte ai maggiori oneri le stazioni appaltanti non ricorrerano a fondi straordinari, ma utilizzarenno, ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili, (i) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; (ii) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento. Tale meccanismo tende, dunque, a responsabilizzare le stazioni appaltanti.
La finanziaria 2026 avvia inoltre il percorso verso l’istituzione di un prezzario nazionale, il quale dovrà essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze e previo parere della Conferenza Unificata. Tale prezziario nazionale non sostituirà automaticamente i prezziari regionali o speciali, ma fungerà da strumento di coordinamento e benchmark, indicando, in particolare, le principali voci di costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni; le soglie di variazione ammissibili a livello territoriale; i criteri per motivare eventuali scostamenti dai valori di riferimento. Pertanto, una volta a regime, l’utilizzo di prezziari regionali significativamente divergenti rispetto a quello nazionale dovrà essere adeguatamente motivato, aumentando il livello di responsabilizzazione tecnica nella progettazione e nella validazione dei quadri economici.
A supporto di questo sistema viene istituito l’Osservatorio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incaricato di monitorare l’andamento dei prezzi e i costi effettivi delle lavorazioni e, nel frattempo, il regime emergenziale del caro-materiali viene prorogato fino all’adozione del prezzario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel complesso, la Legge di Bilancio 2026 punta a mettere in sicurezza i circa tredicimila cantieri ancora esposti al rischio di blocco, superando la logica emergenziale, caratterizzata dal ricorso ai ristori, e introducendo regole più stabili e prevedibili per imprese e stazioni appaltanti, avviando, al contempo, un percorso di razionalizzazione e coordinamento dei prezziari.
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