Con la recente pronuncia 13 giugno 2024, n. 3735, la Prima Sezione del Tar Campania ha affermato che l’intervenuta modifica in corso di gara del contratto collettivo nazionale di riferimento, cd. ‘CCNL’, con la quale si determinano nuovi minimi salariali, non comporta il sorgere dell’obbligo per l’Amministrazione di disporre una verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Giudice campano ha specificato che le modifiche che incidono sull’equilibrio contrattuale –come nel caso del CCNL – possono legittimare la modifica del contratto di appalto stipulato, trattandosi di sopravvenienze normative espresse, indicate come condizioni legittimanti dall’art. 106, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile ratione temporis) e, oggi, dall’art. 120 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Nel caso esaminato dal Tar Campania, la Stazione Appaltante aveva indetto una gara di appalto per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e aggiuntivi, che veniva aggiudicata alla società Alfa; tale aggiudicazione, impugnata dalla seconda classificata, la società Beta, veniva annullata dal giudice amministrativo e in conseguenza la Stazione Appaltante, disposto il ritiro del provvedimento annullato, individuava la società seconda classificata quale aggiudicataria.
Tuttavia, il Consiglio di Stato riformava la decisione del Tar Campania e, così, la Stazione Appaltante annullava l’atto di ritiro ritenendo pienamente efficace l’aggiudicazione precedentemente disposta; la società Beta diffidava la Stazione Appaltante dal ritenere efficace l’aggiudicazione originaria in quanto, nel corso del giudizio, era stato approvato un nuovo CCNL Vigilanza Armata e Portierato, che fissava nuovi minimi salariali in aumento, alla luce dei quali l’offerta della società Alfa diventava insostenibile, rendendo necessaria una verifica dell’anomalia dell’offerta.
La ricostruzione fornita dalla società Beta non è condivisa dal Tar Campania: la Prima Sezione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha evidenziato che lo scopo del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è quello di controllare che durante la fase di esecuzione del contratto non ci siano perdite economiche in capo al concorrente; viceversa, una volta intervenuta l’aggiudicazione, il potere di revoca ha natura eccezionale.
Ad avviso del Tar Campania i principi richiamati non sono applicabili al caso di specie per due ordini di ragioni.
In primo luogo, il caso esaminato è influenzato dalla pregressa vicenda processuale: a tal proposito, secondo la consolidata giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, non è possibile effettuare una continua rivalutazione delle circostanze di fatto oggetto del giudizio conclusosi con il formarsi del giudicato, poiché tale modus operandi determinerebbe uno stillicidio dell’azione processuale, in contrasto con il diritto alla ragionevole durata del processo.
In secondo luogo, posto che i livelli retributivi attengono alla fase esecutiva del contratto, il Tar Campania evidenzia che la loro modifica non potrebbe da sola determinare l’incongruità dell’offerta: infatti, tanto l’art. 106, d. lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis al caso di specie), quanto l’art. 120, d. lgs. n. 36/2023 (oggi vigente), prevedono espressamente la possibilità di modificare il contratto pubblico stipulato in presenza di “sopravvenienze legislative o regolamentari”.
In merito a tale profilo, posto che l’art. 360, comma 3, del codice di procedura civile ammette il ricorso per cassazione in caso di violazione dei CCNL, si deve ritenere che essi costituiscano disposizioni regolamentari “in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono”: dunque, la sopravvenienza di un nuovo CCNL può integrare l’ipotesi di sopravvenienza regolamentare, contemplata negli articoli sopra citati, che consente la modifica del contratto pubblico.
Conclude il Tar Campania evidenziando che la Stazione appaltante può comunque procedere alla modifica degli importi con le modalità di cui all’art. 120, d. lgs. n. 36/2023, dopo l’aggiudicazione e nelle more della conclusione del contratto; questa previsione risulta peraltro rafforzata dal principio di equilibrio contrattuale.
Alla luce della ricostruzione fornita dal Tar Campania, anche se l’intervento in corso di gara di un nuovo CCNL non impatta sulla legittimità dell’aggiudicazione disposta, ciò non ne implica l’irrilevanza, poiché la modifica inciderà sulla successiva fase esecutiva del contratto di appalto.
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